Simone Francario – Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università del Molise – (simonefrancario@gmail.com)
SOMMARIO
1. La vicenda cd “Superlega”.
1.1 Il progetto della Superlega.
1.2 La posizione di FIFA e UEFA e il mancato riconoscimento della Superlega.
1.3 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
2. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 21 dicembre 2023, Causa C- 333/21(European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA).
2.1 Sull’applicabilità del diritto dell’Unione Europea alle regole dell’ordinamento sportivo.
2.2 Sulla compatibilità del potere di previa autorizzazione delle competizioni sportive con l’art. 102 TUFE (abuso di posizione dominante).
2.3 Sulla compatibilità del potere di previa autorizzazione di competizioni sportive con l’art. 101 TFUE (divieto di accordi con oggetto o effetto anticoncorrenziale).
3. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e gli ordinamenti politici.
3.1 La soluzione offerta dall’ordinamento statale.
3.2 La soluzione offerta dall’ordinamento UE.
4. Conclusioni.
L’articolo affronta la recente vicenda della cd “Superlega”, descrivendone il progetto e qual è stata la posizione di FIFA e UEFA con il mancato riconoscimento della Superlega, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la relativa decisione circa i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento UE.
Il principio affermato mette in discussione il potere degli enti di governo dell’ordinamento sportivo di organizzare e dettare regole circa lo svolgimento delle competizioni tra i propri tesserati, che pur potrebbe ritenersi riservato a tali enti, offrendo una interpretazione eccessivamente restrittiva della sporting exception, di fatto sottraendo agli enti di governo dell’ordinamento sportivo la prerogativa dell’organizzazione delle competizioni sportive e relegando la loro autonomia al ristretto ambito della pura e semplice determinazione delle regole di gioco (c.d. “purely sport rules”.)
The article deals with the recent affair of the so-called ‘Superleague’, describing the project and what was the position of FIFA and UEFA with the non-recognition of the Superleague, the preliminary referral to the Court of Justice of the European Union and the related decision on the relationship between the sporting order and the EU order.
The principle affirmed calls into question the power of the governing bodies of the sporting system to organise and dictate rules regarding the conduct of competitions between their own members, which could be considered reserved to these bodies, offering an excessively restrictive interpretation of the sporting exception, in fact depriving the governing bodies of the sporting system of the prerogative of organising sporting competitions and relegating their autonomy to the restricted sphere of the pure and simple determination of the rules of the game (so-called ‘pure sport rules’).