Elisabetta Codazzi – Professore associato di Diritto commerciale, Università degli Studi dell’Insubria (elisabetta.codazzi@uninsubria.it)
SOMMARIO
1. Premessa.
2. Le nuove prospettive di indagine.
3. La società in house come articolazione interna della pubblica amministrazione e le implicazioni sul controllo analogo.
4. La società in house alla luce della svolta privatistica ex art. 1, comma 3, t.u.s.p.
5. L’esercizio del controllo analogo e le deroghe alla competenza esclusiva dell’organo amministrativo ex art. 16, comma 2, t.u.s.p.
6. L’estromissione dei soci in materia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ex art. 120-bis, CCII.
7. (Segue): l’applicabilità della disposizione alla società in house.
8. La ricerca di una compatibilità tra la previsione della competenza esclusiva degli amministratori ex art. 120-bis, CCII, e gli assetti interni delle società in house.
9. Il controllo analogo come attività di direzione e coordinamento.
10. (Segue): sulla soggezione del socio pubblico alla responsabilità da direzione e coordinamento. 11. (Segue): alcuni corollari per la società in house.
12. Conclusioni.
Le nuove disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza, confermando la soggezione delle società in house alle procedure e agli strumenti di regolazione della crisi previsti per tutte le altre società, pongono una serie di questioni di carattere interpretativo, data la non sempre facile adattabilità della normativa generale a tale fattispecie.
Nel presente scritto si cercheranno di approfondire, due temi, che paiono avere un particolare interesse per le loro implicazioni di carattere pratico e sistematico: il primo è quello della applicazione alle società in house dell’art. 120-bis, CCIII (norma che attribuisce agli amministratori una competenza esclusiva anche su materie che spetterebbero ai soci in quanto riconducibili al controllo analogo); l’altro è quello del rapporto tra controllo analogo e direzione e coordinamento, ritenendosi che la possibile soggezione del socio pubblico alla responsabilità di cui all’art. 2497, comma 1, c.c., possa indurlo ad un esercizio del controllo analogo conforme ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale e quindi ad assumere un ruolo decisivo anche in funzione della prevenzione della crisi di impresa.
The new provisions of the Crisis and Insolvency Code, confirming the subjection of in-house companies to the procedures and crisis regulation tools provided for all other companies, raise a number of questions of interpretation, given the not always easy adaptability of this case to the general legislation.
The aim of this article is to explore two issues, which seem to be of particular interest for their practical and systematic implications: the first is on the application to in-house companies of Art. 120-bis, CCIII (a provision that gives the directors exclusive competence even over matters that would be the responsibility of the shareholders as they are related to “controllo analogo”); the other is the relationship between “controllo analogo” and “direzione e coordinamento”, considering that the possible subjection of the public shareholder to the liability referred to in Art. 2497, paragraph 1, Civil Code, may induce it to exercise “controllo analogo” in accordance with the principles of correct corporate and entrepreneurial management and thus assume a decisive role also in the function of preventing business crisis.