Giovanna Pileri – Dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Sassari – (giovanna.1996@outlook.it)
SOMMARIO
1. Profili evolutivi della verificazione e della consulenza tecnica.
2. L’attuale disciplina di cui agli articoli 66 e 67 c.p.a. e le differenze tra i due mezzi istruttori.
3. Il concetto di indispensabilità quale discrimen per la scelta tra i due mezzi istruttori: alcuni profili problematici.
4. Riflessioni sulla discrezionalità del giudice amministrativo in merito alla scelta del mezzo istruttorio e ripercussioni pratiche.
Lo scritto analizza gli istituti della verificazione e consulenza tecnica d’ufficio: prendendo le mosse dalla loro evoluzione storica, il lavoro si sofferma sulla disciplina attuale contenuta agli artt. 66 e 67 c.p.a. Ravvisate le differenze sotto il profilo meramente teorico e analizzato il concetto di “indispensabilità”, unico discrimen dettato dal Codice tra i due mezzi istruttori, vengono riportati una serie di casi giurisprudenziali da cui si evince un utilizzo distorto della verificazione, seppur conforme alla disciplina codicistica: segnatamente, questa viene spesso disposta consentendo il contraddittorio tra le parti e la nomina di propri consulenti, trasformandola sostanzialmente in una c.t.u. Evidenziata la problematica lo scritto prova a reperirne le cause riscontrando, quindi, un eccessivo margine di discrezionalità del giudice che per ragioni di economia processuale preferisce disporre la verificazione. Il lavoro si conclude affermando l’irragionevole presenza di due mezzi istruttori così simili all’interno del medesimo corpus normativo.
The paper analyzes the institutes of verification and ex officio technical consultancy: starting from their historical evolution, the work dwells on the current discipline contained in Articles 66 and 67 c.p.a. Having reviewed the differences from a purely theoretical point of view and analyzed the concept of “indispensability,” the only discrimen dictated by the Code between the two means of investigation, a series of case law is reported from which a distorted use of the verification, even though in accordance with the codified discipline, is evident: in particular, this is often ordered by allowing the contradictory between the parties and the appointment of its own consultants, transforming it substantially into a court-appointed expert witness. Having highlighted the problem, the paper tries to find its causes, finding, therefore, an excessive margin of discretion for the judge who, for reasons of procedural economy, prefers to order the verification. The paper concludes by affirming the unreasonable presence of two such similar means of inquiry within the same Code.