Danilo Pappano, Professore associato di Diritto amministrativo Università della Calabria – (danilo.pappano@unical.it)
SOMMARIO
1. Premessa.
2. Il contesto di inattuazione del sistema di finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali delineato dalla legge n. 42/2009 in cui si inserisce il disegno di legge di attuazione dell’art. 116 c. 3, Cost.
3. Le disposizioni relative ai profili finanziari dell’autonomia differenziata nel disegno di legge di attuazione dell’art. 116 c. 3, Cost.
4. L’equivoco dei c.d. Lep nel processo di attuazione dell’art. 116 c. 3, Cost.: nomen «non» est consequentia rerum.
5. Alcune criticità nella determinazione dei fabbisogni standard relativi ai c.d. Lep.
6. Alcune criticità nelle modalità di finanziamento a regime previste nel disegno di legge per le funzioni trasferite ex art. 116 c. 3, Cost.
7. Considerazioni conclusive.
L’articolo analizza i profili finanziari del processo in corso di attuazione dell’articolo 116 c. 3 della Costituzione, tanto con riferimento alle disposizioni della legge di bilancio del 2023, con cui è stata disciplinata la procedura di individuazione dei c.d. Lep, tanto con riguardo alle disposizioni finanziarie contenute nel disegno di legge di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo del 2023. Dopo aver evidenziato la contraddizione di un’attuazione dell’art 116 c. 3 della Costituzione in assenza dell’attuazione del modello generale di finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali prefigurato dalla legge n. 42/2009, l’autore sottolinea alcune criticità dell’operazione a monte di definizione dei Lep e di calcolo dei relativi fabbisogni standard, considerata dalla normativa quale presupposto del trasferimento delle funzioni in autonomia differenziata. Sottolineando alcuni profili di illegittimità costituzionale della disciplina che regola il procedimento di definizione dei Lep, l’autore dubita che si tratti realmente dei Lep previsti dalla Costituzione a garanzia dell’uguaglianza, e ritiene che si sia di fronte a qualcosa di meno significativo sul piano costituzionale, mero strumento per attuare comunque e ad ogni costo l’autonomia differenziata. Evidenzia inoltre la particolare delicatezza dell’operazione di calcolo dei fabbisogni standard ed esprime alcune perplessità sulle disposizioni concernenti i meccanismi di finanziamento a regime delle funzioni trasferite previsti nel disegno di legge di attuazione.
The article analyzes the financial profiles of the ongoing implementation process of Italian Constitution article 116 c. 3, both with reference to the provisions of the 2023 budget law, relating to procedure for identifying of the so-called Lep, both with regard to the financial provisions contained in the implementation bill approved by the Council of Ministers in March 2023. The article highlights the contradiction of an implementation of Constitution article 116 c. 3 in the absence of the implementation of general financing model of the territorial autonomies functions, prefigured by law n. 42/2009. It also highlights some critical issues on upstream definition of the essential levels of prestations (so-called Lep), and on the calculation of the related standard needs, considered by the legislation as a prerequisite for transfering of functions in differentiated autonomy. After having underlined some aspects of constitutional illegitimacy of the provisions of the 2023 budget law relating to the procedure for defining the so-called Lep, the author doubts that they are really the so-called Lep envisaged by the Constitution to guarantee equality, and instead believes that it is something less significant on the constitutional level, usefull only for implementing at all costs the differentiated autonomy. He also highlights the particular delicacy of the standard needs calculation and expresses some perplexities about the provisions concerning the fully operational financing mechanisms of the functions transferred envisaged in the implementation bill.