Stefania Santamaria – Dalla forma ad substantiam a quella semplificata dei contratti bancari.
Fu vera gloria?

Stefania Santamaria – Dottore di ricerca, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – (stefania.santamaria@uniparthenope.it)

SOMMARIO

1. Premessa.
2. La forma scritta dei contratti di intermediazione bancaria.
2.1. Il ruolo della sottoscrizione. Cenni.
3. Il formalismo negoziale alla luce dell’ordinanza n. 10447 del 2017: dalla doppia firma alla firma singola.
4. La sottoscrizione semplificata dei contratti bancari al tempo della pandemia.
5. Dal formalismo negoziale al funzionale. Resoconto conclusivo.

Tra i provvedimenti normativi adottati dal regolatore durante la pandemia da Covid-19 si annovera l’art. 4 del decreto legge c.d. «Liquidità» con il quale è stata introdotta una nuova modalità di conclusione dei contratti bancari che consente al consumatore retail di perfezionare il vincolo negoziale attraverso la trasmissione di un messaggio di posta elettronica ordinaria o tramite «altro strumento idoneo». Più specificatamente si è ammessa la possibilità, in pendenza dello stato di emergenza, di concludere i contratti con gli enti creditizi senza la sottoscrizione del cliente. Sicché, preso atto di tale apertura del legislatore, si è ritenuto opportuno valutare se la citata modalità possa rappresentare un valido equipollente delle ordinarie vie di perfezionamento degli accordi negoziali, soprattutto sotto il profilo della tutela del consumatore. Per tale via, dopo aver analizzato l’impianto normativo predisposto, anzitempo, dal legislatore per ridurre le asimmetrie informative nei contratti asimmetrici, sono stati riscontrati diversi conflitti di compatibilità con la normativa di cui al menzionato art. 4. Si è, pertanto, giunti alla conclusione che la “forma semplificata” di cui al decreto del 2020, non è in grado di garantire al contraente debole un’adeguata tutela nella fase di negoziazione con una controparte forte né tantomeno un’appropriata “protezione” da condotte illecite.


Among the regulatory measures adopted by the regulator during the Covid-19 pandemic there is art. 4 of the so-called law decree “Liquidity” with which it was introduced, for the retail consumer, a new method of finalising banking contracts which is achieved through the transmission of an ordinary e-mail message or through another suitable instrument. More precisely, pending the state of emergency, it was possible to conclude contracts with credit institutions without the signing of the customer. Therefore, having acknowledged this opening by the legislator, it was considered appropriate to assess whether the aforementioned method could represent a valid equivalent of the ordinary ways of concluding contractual agreements, especially from the point of view of consumer protection. After analysing the current regulatory framework to reduce information asymmetries in asymmetric contracts, it seems that there are several compatibility conflicts with the aforementioned emergency legislation. It was, therefore, concluded that the “simplified form” referred to in the 2020 decree is not able to guarantee to the retail consumer an adequate protection in the negotiation phase with a strong party, and an appropriate “protection” from unlawful conduct.

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