Pasquale Cuzzola – Dottore di ricerca in Diritto ed economia, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria – (pasquale.cuzzola@unirc.it)
SOMMARIO
1. Il fenomeno crowdfunding e le ragioni dell’opzione regolamentare.
2. Focus su alcuni aspetti della disciplina; confronto con la normativa interna italiana.
2.1. La scelta definitoria.
2.2. Titoli negoziabili.
2.3. Soglia di investimento e investitori.
2.4. Gestore della piattaforma/fornitore del servizio: requisiti, autorizzazione e (iscrizione al) registro; regole di condotta.
2.5. Tutela degli investitori; procedura di accesso al portale e (valore delle) informazioni.
2.6. Qualificazione del servizio.
2.7. Autorità di vigilanza interne ed ESMA.
3. Dal peculiare iter legislativo (l’emersione de)i tratti caratterizzanti della disciplina.
3.1. Preoccupazione del legislatore per le informazioni.
3.2 Attenzione alla responsabilità.
3.3 Ambito di applicazione del regolamento e “fine” delle normative nazionali.
4. Alcune considerazioni.
5. Suggestioni conclusive: da un (nuovo) fine a uno strumento (piattaforma) perseguito al di là del fine?
Il complesso fenomeno del crowdfunding è stato oggetto di attenzione sempre maggiore da parte delle Istituzioni europee, che hanno scelto di legiferare occupandosi delle modalità lending-based ed equity con il Regolamento n. 1503/2020. L’Italia, dal suo canto, è stata il primo paese Europeo ad occuparsi dell’equity crowdfunding, già nel 2012.
Il presente contributo intende esaminare gli aspetti fondamentali della disciplina eurounitaria, dedicando poi alcuni focus di confronto con la normativa interna italiana. Passando per la fondamentale questione della qualificazione del servizio, emergerà come i tratti caratterizzanti della disciplina si ricavano già considerando il peculiare iter legislativo che ha condotto all’approvazione definitiva.
Inoltre, ci si chiede se lo sviluppo del crowdfunding e la direzione intrapresa dal legislatore UE non rischino di far venir meno la portata innovativa originaria e la capacità di intercettare interessi e soggetti nuovi, estranei ai circuiti classici del mercato, dal fenomeno crowdfunding; la piattaforma per la realizzazione del crowdfunding, infatti, avrebbe le potenzialità per configurare non già un nuovo strumento per perseguire interessi “classici” e immutati, ma un volano per lo sviluppo di nuovi fini e nuove fattispecie.
The complex phenomenon of crowdfunding was increasingly attentioned by the European Institutions, which have chosen to regulate the lending-based and equity crowdfunding through the European Regulation n. 2020/1503. Italy, for its part, was the first European country to legislate on equity crowdfunding since 2012.
This contribution aims to deepen the fundamental aspects of the aforementioned EU legislation, focusing on some of them related to the Italian regulation. Moving through the fundamental question of the qualification of the service, it will be highlighted that the main features of the regulatory framework can be already found in its legislative process.
Furthermore, this leads to the question whether the development of crowdfunding and the choice taken by the EU regulator can be dangerous for the same crowdfunding phenomenon in terms of undermining the original innovative aim and frustrating the ability to intercept new interests and news subjects (extraneous to the classic market circuits); the crowdfunding platforms would have indeed the potential to represent an instrument for the development of new purposes instead of “classic” and unchanged interests.