Giovanna Marchianò – Professore associato di Diritto Pubblico, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna -(giovanna.marchiano@unibo.it)
SOMMARIO
1. Premessa e impostazione del tema.
2. Il principio della legalità algoritmica alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale.
3. Algoritmo: atto amministrativo informatico, diritto di accesso e principio di trasparenza.
4. La motivazione nelle procedure algoritmiche: motivazione per relationem.
5. Il ruolo del responsabile del procedimento e il sindacato del giudice amministrativo.
6. La “discrezionalità amministrativa” nel sistema degli algoritmi.
7. Possibili conclusioni.
L’obiettivo della presente riflessione è quello di esaminare, con occhio critico, la giurisprudenza italiana in merito all’uso dei sistemi meccanografici utilizzati dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato. Anche ricorrendo a sistemi algoritmici in procedure che richiedono un gran numero di documenti amministrativi e coinvolgono un rilevante gruppo di soggetti, i principi del procedimento amministrativo possono essere garantiti a protezione delle situazioni giuridiche degli interessati. Pertanto, l’algoritmo deve essere considerato un atto amministrativo informatico e, in quanto tale, se ne deve garantire l’accesso, la motivazione nonché il sindacato del giudice amministrativo. L’utilizzo dell’algoritmo è limitato agli atti amministrativi che non residuano alcuna discrezionalità: a tal proposito il tema della discrezionalità tecnica deve ormai essere considerato quale prototipo della nozione discrezionalità. Il concetto di discrezionalità tecnica si esplica nel senso che, i fatti complessi devono essere risolti attraverso il rinvio alle c.d. “scienze dure”.
The aim of this reflection is to critically examine the Italian jurisprudence regarding the use of the mechanographic systems deployed by the public administration, with particular reference to the recent judgments passed by the Regional Administrative Court and the Council of State. Even by resorting to algorithmic systems in procedures that require a large number of administrative documents and involve a significant group of subjects, the principles of the administrative procedure can be guaranteed to protect the legal situations of the data subjects. Therefore, the algorithm must be considered an IT administrative act, and as such, its access, motivation and review must be guaranteed to the administrative judge. The use of the algorithm is limited to administrative acts that have no discretion: in this regard, the issue of technical discretion must now be considered a prototype of the notion of discretion. The concept of technical discretion is expressed in the sense that complex issues must be resolved through reference to the so-called ‘hard sciences’.