Angelo Viglianisi Ferraro – Ricercatore confermato di Diritto privato, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – (avf@unirc.it)
SOMMARIO
1. Introduzione. La normativa antitrust e la questione, irrisolta in Italia, della scelta degli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a valle”.
2. Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2207 del 4 febbraio 2005 all’ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017.
3. Il tipo di responsabilità ascrivibile alle imprese che hanno posto in essere una condotta anticoncorrenziale.
4. La sorte dei “contratti a valle”. La tesi della nullità e i diversi orientamenti prospettati in dottrina.
4.1 Segue. La tesi dell’annullabilità e della rescissione per lesione.
4.2 Segue. La tesi del collegamento negoziale.
4.3 Segue. La nullità antitrust (delle intese e dei “contratti a valle” attuativi di esse) come ipotesi di nullità speciale assoggettata ad un regime sui generis.
5. La coesistenza tra il rimedio della nullità e lo strumento del risarcimento del danno.
6. Conclusioni. La necessità di fare chiarezza in un settore non del tutto esplorato ancóra.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29810 del 12 dicembre 2017, consente di riaccendere i riflettori sulla vecchia (e ancóra irrisolta) questione, sorta in occasione dei noti casi delle “norme bancarie uniformi” e delle assicurazioni R.C. Auto, concernente i rimedi civilistici esperibili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a valle”, ossia dai negozi stipulati con i propri clienti da imprese ree di aver posto in essere sul mercato intese anticoncorrenziali.
A recent judgment by the Supreme Court of Cassation, No. 29810, 12th December 2017, once again placed the spotlight on an old and ongoing issue, which arose in relation to the well-known ‘Uniform Banking Rules’ and ‘Motor Insurance’ cases. The question concerns the civil remedies which Italian law makes available to victims whose rights have been violated by so called ‘follow-on contracts’, stipulated with their customers by companies guilty of having promoted anti-competitive agreements with consumers.