Riccardo De Napoli – Dottorando di ricerca in Diritto sportivo, Università Ca’ Foscari di Venezia;
cultore di Diritto amministrativo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – (riccardo.denapoli@unive.it)
SOMMARIO
1. L’obiettivo dell’indagine: la risoluzione dell’incertezza sul riparto di competenze tra giudice sportivo e giudici statali.
2. Le ragioni alla base del problema: la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici e la nascita del giudice sportivo.
3. (segue) I riflessi costituzionali dell’istituzione di una competenza esclusiva del giudice sportivo.
4. I poteri autoritativi delle Federazioni sportive: la qualificazione degli organi federali come soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa.
4.1. La produzione unilaterale degli effetti
4.2. L’origine legale del potere.
4.3. La finalizzazione del potere alla persecuzione dell’interesse pubblico.
5. Gli effetti della natura autoritativa degli atti delle Federazioni sul riparto di competenze tra giudice sportivo e giudici statali.
5.1. L’apparente contrarietà del criterio di riparto della legge 280 con la qualificazione pubblicistica del potere delle Federazioni sportive. 5.2. Il criterio di riparto desumibile dalla tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici.
5.3. La sostanziale compatibilità del criterio di riparto della legge 280 con la qualificazione pubblicistica del potere delle Federazioni
sportive.
6. Le conclusioni raggiunte: la competenza generale del giudice amministrativo in materia sportiva.
7. (segue) Il reale valore del giudice sportivo.
La crescente capacità di sfruttamento economico delle prestazioni sportive e la progressiva espansione a livello planetario dell’attività di impresa in questo ambito hanno determinato, ormai da tempo, un’insuperabile difficoltà in ordine all’ammissione di una giustizia sportiva autonoma rispetto all’ordinamento giuridico dello Stato; ciò ha comportato una difficile elaborazione di criteri di riparto idonei tra gli organi sportivi di soluzione delle controversie e la giurisdizione dello Stato. Il contributo, partendo dai risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in materia, si pone come obiettivo la ricostruzione di un riparto di competenza tra gli organi decidenti non rigido e separato, ma condiviso e collaborativo. In particolare, oggetto di approfondimento sarà, in primo luogo, la sussistenza, in capo alle Federazioni sportive, di poteri di natura autoritativa, pur essendo formalmente soggetti privati; in secondo luogo, un’interpretazione della disciplina legislativa sul tema del riparto che sia conforme alla natura autoritativa della loro attività e che comporti una condivisione della competenza a risolvere le controversie sportive.
The growing scope for the economic exploitation of sports performances and the progressive expansion on a planetary level of business activities in this field have for some time led to an insuperable difficulty with regard to the admission of a sports justice system independent from the state juridical order. This has led to the difficult elaboration of criteria for the ideal allotment of power for the resolution of grievances among sports bodies and state jurisdiction.
This contribution, starting out from results reached by doctrine and jurisprudence on the theme, aims to reconstruct an area of competency among the decision-making organs which is not rigid and separate but shared and collaborative. In particular, an object of investigation will be, first and foremost, the subsistence of authoritative powers held by sports federations, despite their formally being private subjects; secondly, an interpretation of the legislative discipline on the theme of the allotment of power which is in line with the authoritative nature of their activity and which entails a sharing of competence to resolve sporting grievances.